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Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che innalza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto di successive modifiche normative (legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021 e, da ultimo, decreto legge 6 maggio 2021, n. 59), il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- *30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio)
- * 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
- * 31 dicembre 2022 dai condomìni (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
- * 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 novembre 2021.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- * condomìni
- * persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- * persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- * Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
- * cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- * Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- * associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Gli interventi agevolabili
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- * interventi di isolamento termico sugli involucri
- * sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- * sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- * interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- * interventi di efficientamento energetico
- * installazione di impianti solari fotovoltaici
- * infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- * interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- * dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- * di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- * di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi
– di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Le disposizioni relative alle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus (cd. sconto in fattura o cessione del credito corrispondente al Superbonus) – previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio – sono state modificate dalla legge di bilancio 2021. In particolare, possono optare, alternativamente, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus, i contribuenti che sostengono:
- * negli anni 2020, 2021 e 2022, spese per gli interventi ammessi al Superbonus (cfr. art. 121, commi 1 e 7-bis)
- * negli anni 2020 e 2021, spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 del medesimo art. 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (cfr. art. 121, comma 1).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
- * il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- * l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Certificazione Energetica
La certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie alla informazione fornita ai proprietari ed utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno. Essa fa parte delle misure volte alla tutela dell’ambiente, sia per un conseguente freno all’utilizzo delle risorse naturali, sia per un desiderabile contenimento delle emissioni clima alteranti. L’attenzione a questo settore è tanto più giustificato dalla considerazione che il 40% dei consumi finali globali di energia della Comunità Europea è rappresentato da quella impiegata nel settore residenziale e terziario, principalmente per gli edifici. Questa procedura deve tenere conto delle condizioni climatiche e locali, del tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, dell’eventuale impiego di fonti di energia rinnovabili e delle caratteristiche architettoniche dell’edificio. Questa procedura di valutazione è stata prevista dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE.
Decreto rinnovabili, le fonti incentivate
Saranno incentivate le rinnovabili elettriche considerate più vicine alla competitività: eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, geotermia tradizionale, gas di discarica e di depurazione. L’intento del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) è massimizzare la quantità di energia rinnovabile prodotta, facendo leva proprio sulla maggiore competitività delle FER.
Decreto rinnovabili, in arrivo aste e registri
L’accesso agli incentivi avverrà prevalentemente tramite procedure competitive basate su criteri economici. L’obiettivo è stimolare la riduzione degli oneri sulla bolletta e l’efficienza nella filiera di approvvigionamento dei componenti. Potranno accedere agli incentivi, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione di progetti da iscrivere in appositi registri: – gli impianti di nuova costruzione o integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW; – gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della nuova potenza installata rispetto alla potenza installata precedentemente l’intervento sia inferiore a 1 MW; – gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW. Gli impianti con una potenza superiore a 1 MW potranno accedere agli incentivi partecipando ad aste al ribasso. Le aste saranno suddivise per gruppi di tecnologie, in base alla capacità di ridurre i costi. Eolico onshore e fotovoltaico da una parte, idroelettrico, geotermoelettrico e gas di discarica e depurazione dall’altra. Con le aste saranno definiti i livelli di incentivazione, nei limiti di contingenti di potenza. La potenza messa a disposizione per fotovoltaico ed eolico sarà pari a 4.800 MW mentre il secondo ed il terzo gruppo riceveranno, rispettivamente, 140 MW e 490 MW.
Decreto rinnovabili, procedure di asta e registro dal 30 novembre 2018
La bozza di decreto prevede sette bandi relativi alle procedure di asta e registro, che saranno pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) secondo questo calendario: 31 gennaio 2019, 31 maggio 2019, 30 settembre 2019, 31 gennaio 2020, 31 maggio 2020, 31 agosto 2020, 31 gennaio 2021.